Le elezioni

Il consiglio di circolo viene eletto ogni 3 anni.
Per ognuna delle componenti elettive (docenti, ATA e genitori) vengono svolte votazioni separate.
Per ogni componente vengono presentate delle liste di candidati che devono essere presentate da un congruo numero di persone che firmano perchè la lista sia presente alle votazioni ma non necessariamente la voteranno. I presentatori delle liste non possono essere contemporaneamente candidati.

Commissione elettorale
La commissione elettorale è composta da 5 membri designati dal Consiglio di Circolo: 2 docenti, 2 genitori, 1 personale A.T.A. Nel caso in cui il Consiglio non proceda alla designazione, la nomina avviene da parte del Dirigente Scolastico.
La commissione, che prevede un Presidente e un Segretario, deve essere nominata 45 giorni prima delle elezioni: il Presidente viene eletto a maggioranza dei componenti, il Segretario è nominato dal Presidente.
La commissione elettorale, entro 35 giorni prima delle elezioni, riceve dal Dirigente gli elenchi aggiornati degli elettori suddivisi per componenti e in ordine alfabetico. Gli elenchi definitivi devono essere pubblicati entro 25 giorni dalle elezioni.
La commissione ha il compito di controllare la regolarità degli elenchi e di valutare eventuali ricorsi, che devono pervenire alla commissione entro 5 giorni dall’affissione all’albo degli elenchi.

Liste
Le liste devono essere presentate alla segreteria da uno dei firmatari tra le ore 9,00 del 20° giorno e le ore 12,00 del 15° giorno prima delle elezioni.
Ogni lista verrà contrassegnata con un numero romano, in ordine di presentazione.

Propaganda elettorale
Una volta costituita e consegnata la lista e formulato il programma definitivo se si desidera fare propaganda elettorale è bene organizzare un incontro di presentazione. Ricordare che:
  1. I programmi possono essere illustrati soltanto dai presentatori di lista, dai candidati, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei genitori e professionali riconosciute dal Ministero per le rispettive categorie da rappresentare.
  2. Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute dal 18° al 2° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni. Nello stesso periodo sono messi a disposizione appositi spazi per l'affissione degli scritti riguardanti l'illustrazione dei programmi. È consentita la distribuzione, nei locali della scuola, di scritti relativi ai programmi.
  3. Le richieste per le riunioni vanno presentate al Dirigente Scolastico entro il 10° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.
  4. Per le elezioni dei rappresentanti nel C.d.I. è un diritto tenere riunioni negli edifici scolastici, purché al di fuori dell'orario di apertura della scuola. Dette riunioni sono riservate agli elettori delle varie categorie da rappresentare negli organi collegiali.
Si ha diritto ad affiggere nell'aula dove si svolgono le elezioni e nell'atrio, un cartello riportante il numero, il motto e l'elenco dei candidati della lista.

Voto e scrutinio
Si può votare la sola lista oppure scegliere fino a due candidati, purché della stessa lista. Le schede dove sono espresse preferenze a candidati appartenenti a liste diverse sono valutate secondo quanto descritto all’art. 43 (cap. 5, 6, 7, 8, 9) dell’Ordinanza Ministeriale n. 215 del 15.07.1991. Alla chiusura delle elezioni ciascun seggio provvede allo scrutinio. È possibile presenziare alle fasi di scrutinio per controllare la regolarità delle operazioni nominando un rappresentante di lista. Lo scrutinio finale, in cui vengono sommate tutte le preferenze, deve essere effettuato nel seggio elettorale n°1 alla presenza di altri due membri scelti dal D.S. tra i componenti degli altri seggi. Dapprima si effettua il conteggio PER LISTA, calcolando le preferenze ottenute da ciascuna lista. Le schede così suddivise vengono poi riesaminate per conteggiare i voti di preferenza per ciascun candidato. Vi possono essere schede dove è stata votata la sola lista, senza indicare i candidati: queste schede valgono solo per il primo conteggio.

Attribuzione dei voti
Il numero di Consiglieri per ciascuna lista viene stabilito in base al numero delle preferenze di lista, diviso per 1, 2, 3, 4 ... Un esempio ci aiuterà a capire come ci si comporta nel caso di più liste.
Ipotizziamo che la Lista I abbia preso 900 voti e la Lista II ne abbia presi 400: dividendo 900 e 400 per 1, 2, 3, ecc. si ottengono i seguenti numeri:
Lista I: 900, 450, 300, 225, 180, 150, ...
Lista II: 400, 200, 133, 100, 80, 66, ...
Per la componente genitori si considerano gli 8 numeri più alti (perché i genitori in C.d.C. sono 8). Nel caso sopra riportato si considerano quindi: 900, 450, 400, 300, 225, 200, 180, 133.
Poiché 5 dei numeri più alti sono della Lista I (900, 450, 300, 225, 180) ad essa vengono assegnati 5 consiglieri, mentre alla Lista II spettano 3 consiglieri (400, 200, 133).
I Consiglieri vengono scelti in base alla graduatoria interna alla lista, stabilita dalle singole preferenze ricevute. In caso di parità di punteggio fra candidati della stessa lista si tiene conto dell'ordine di collocazione nella lista.

Contestazioni
Nel caso di contestazioni sullo svolgimento delle elezioni e/o degli scrutini, qualsiasi ricorso va indirizzato alla Commissione Elettorale entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi di proclamazione degli eletti. La Commissione deve rispondere entro 5 giorni.

Convocazione primo Consiglio
Il primo Consiglio è convocato dal Dirigente Scolastico e l'ordine del giorno prevede la nomina del Presidente, del Vicepresidente (facoltativo) e dei membri della Giunta Esecutiva.

Normativa
La rappresentanza nelle scuole è regolamentata dai seguenti atti: